Nei casi di vacanze rovinate dal maltempo, le agenzie di viaggio e i tour operator tendono a tirarsi fuori dalla responsabilità, perché il mancato godimento delle vacanze è imputabile a danni provocati da calamità naturali, indipendenti dalla loro volontà.
Ma l'Aduc informa che, indipendentemente dal regolamento contrattuale specifico, esistono dei principi di riferimento validi per tutti, in base ai quali danni di questo genere devono essere ripartiti tra tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione ed al consumo del viaggio.
Dunque, se il consumatore non può richiedere un rimborso totale, anche chi vende il servizio non può richiedere il pagamento di servizi non goduti o penali esose per il mancato pagamento. Il giusto compromesso può essere il pagamento di una penale del 30 per cento.
Cosa fare
Nel caso in cui gli operatori rifiutassero questa regola, bisogna inviare loro una raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 10 giorni dall'interruzione del viaggio o dalla mancata partenza. Se entro 15 giorni non si ha risposta, ci si può rivolgere al giudice di Pace.
La giurisprudenza
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 14418 del 16 dicembre 2010, ha stabilito che, qualora si perda la possibilità di trascorrere una vacanza, è configurabile un danno risarcibile dal tour operator. Inoltre, quest'ultimo, in caso di vendita di pacchetti last minute, dovrà anche verificare le condizioni meteo, per evitare di dover pagare indennizzi per annullamento di voli a causa del brutto tempo.
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